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AVVISO PUBBLICO – Novità legislative in materia di installazione di mezzi pubblicitari (Art. 23 Codice della Strada). Passaggio dal regime autorizzatorio alla S.C.I.A.
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 19 febbraio 2026 (pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19/02/2026) si segnala che sono state introdotte importanti modifiche al regime amministrativo per la collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 23 del Codice della Strada.
A far data dal 20 febbraio 2026, infatti, l'installazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari lungo le strade (anche su suolo privato) o in vista di esse, non è più soggetta ad Autorizzazione preventiva, ma al regime della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).
Pertanto, al fine di garantire il corretto iter delle pratiche, si precisa quanto segue:
1. Irricevibilità delle Istanze di Autorizzazione
Il portale telematico pertanto non consentirà più la compilazione di istanze ordinarie di autorizzazione e/o la SCIA dovrà venir inviata esclusivamente per via telematica al SUAP del Comune ove è svolta l’attività che avrà cura poi, di inoltrare le richieste per quanto di competenza. Eventuali pratiche presentate alla scrivente Società saranno, pertanto, dichiarate irricevibili e archiviate senza seguito.
2. Efficacia dei Regolamenti e disposizioni del C.d.S.
Il passaggio al regime di S.C.I.A. non costituisce alcuna deregolamentazione o liberalizzazione dei posizionamenti. Rimangono pienamente in vigore:
- il Regolamento FVGS per quanto compatibile alla normativa di riferimento;
- le disposizioni al C.d.S. in tema;
- l’apposizione dell’etichetta sull’impianto pubblicitario ai sensi dell’art. 30 Regolamento FVGS.
3. Responsabilità del Tecnico Asseveratore.
La S.C.I.A. dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da una Relazione Tecnica Asseverata a firma di un tecnico abilitato (Ingegnere, Architetto, Geometra, Perito). Il tecnico, sotto la propria responsabilità penale, dovrà attestare in modo esplicito non solo la sicurezza statica e il rispetto del Codice della Strada, ma anche la totale conformità dell'impianto alle prescrizioni di norme e regolamento previsti da FVGS e pubblicati sul sito, per quanto compatibile con la normativa in essere.
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti normativi o regolamentari (es. superamento delle quote di contingentamento, distanze non a norma), l'Amministrazione competente adotterà i conseguenti provvedimenti inibitori e sanzionatori previsti dall'art. 19 della L. 241/90, ordinando la rimozione del mezzo e la rimessa in pristino dei luoghi, con contestuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria in caso di dichiarazioni mendaci.
4. Vincoli Sovraordinati (D.Lgs. 42/2004) e Suolo Pubblico
Qualora l'area di intervento ricada in zona tutelata ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), la S.C.I.A. è subordinata alla preventiva acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica/Monumentale.
5. Validità Temporale
Il titolo abilitativo formatosi tramite S.C.I.A. ha validità per un periodo di tre anni. Alla scadenza, sarà necessario presentare apposita pratica secondo l’iter previsto dalla normativa introdotta dal DL 19/2026.
Per eventuali chiarimenti Vi potete rivolgere all'indirizzo email service.patrimonio@fvgs.it o al numero 0405604204 dal martedì al giovedì nel seguente orario: 10 – 12.